13 February 2023 12:00
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha firmato il 2 Febbraio 2023 il decreto con il quale si individuano le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici.
Il decreto consentirà di ripartire le risorse assegnate per il 2023 al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, al fine di garantire misure compensative per i maggiori oneri sostenuti per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Le disposizioni del fondo si applicano per:
Gli appalti di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte scadute il 31 dicembre 2021, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o annotate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
Gli appalti di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non hanno beneficiato delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili relativamente alle lavorazioni contabilizzate o annotate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
Gli appalti di lavori gestiti da Ferrovie dello Stato e Anas nel caso in cui non vengano applicati i prezzari regionali aggiornati.
Le Stazioni Appaltanti devono presentare domanda attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture (https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/) indicando:
- i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
- il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- l'entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- l'entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
- l'entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
Le Stazioni Appaltanti possono presentare l’istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:
- I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
- II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
- III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.
Una volta valutate le richieste, il Ministero delle Infrastrutture decide cumulativamente, secondo l’ordine di presentazione delle domande, entro un mese dalla chiusura della finestra temporale della presentazione dell’istanza.
Entro trenta giorni dalla adozione dei decreti di riconoscimento delle somme, il Ministero provvede all’assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino al limite massimo di spesa previsto
Dopo aver ottenuto le risorse richieste, le Stazioni Appaltanti possono adeguare gli importi dei contratti, consentendo quindi la prosecuzione delle opere e il pagamento delle attività svolte da imprese e professionisti.
FONTE MIT
Firmato il decreto per fronteggiare il caro-prezzi 2/2/23